ORDINANZA DEL COMUNE: RIAPERTI CIMITERI, SENTIERI, CASETTE DELL’ACQUA E DEL LATTE. VIETATE LE FALESIE

MUNICIPIO COMUNE BALLABIO SENZA BANDIEREBALLABIO – Ordinanza del Comune di Ballabio (valida dal 4 al 17 maggio 2020), che riapre i cimiteri, il Parco “Grignetta”, le casette dell’acqua e del latte, i sentieri e percorsi escursionistici montani – con alcune limitazioni – e nel contempo vieta ai non residenti di raggiungere il territorio del Comune di Ballabio, “senza motivazione di necessità”.

> Il testo completo dell’ordinanza di oggi

In sintesi, le disposizioni più importanti:
BALLABIO SUPERIORE CIMITERO VIA FIUMEA) La riapertura dei cimiteri del Comune di Ballabio siti nelle vie Fiume e Pertini. Nello specifico, l’accesso ai cimiteri comunali dovrà avvenire nel rispetto delle misure igienico-sanitarie determinate dalle competenti autorità sanitarie, del distanziamento sociale, dell’uso di mascherine e guanti e del divieto di assembramento, come definiti dal Dpcm.
Per l’estremo saluto, in fase di commiato ad ogni feretro e urna cineraria, è ammessa la presenza di un numero massimo di 15 (quindici) congiunti. Il personale cimiteriale e l’officiante non sono conteggiati nel limite.

Casetta dell'acqua guasta a Ballabio (3)B) La riapertura delle casette dell’acqua e del latte. Nello specifico, le casette di acqua e latte presenti sul territorio comunale sono aperte nel rispetto delle idonee misure igienico-sanitarie determinate dalle competenti autorità
sanitarie e con particolare attenzione:
1) separazione fisica erogatori o accessibilità a un solo vano erogatore messa in atto dal gestore;
2) distanziamento di almeno due metri da parte degli utenti;
3) obbligo mascherina e guanti da parte degli utenti;
4) sanificazione frequente dei distributori;
5) accesso al servizio consentito solo quando il precedente fruitore si è allontanato.

CARTELLO-SENTIERI-GRIGNETTAC) La riapertura dei sentieri e percorsi escursionistici montani.
Nello specifico, la circolazione su sentieri e percorsi montani è consentita con i limiti previsti dal Dpcm per l’attività motoria e/o sportiva, evitando ogni assembramento e spostamento di gruppo con altre persone eventualmente incontrate sul cammino.

Vengono disposte le seguenti limitazioni:
– Versante monte Due Mani: accessibile non oltre la quota in cui è situato il bivacco Emanuela, fatta eccezione per i gestori di rifugi, personale di Soccorso, di Polizia e Protezione Civile;
– Versante Resinelli: accessibile non oltre quota 1400 metri e comunque non oltre il rifugio Porta, fatta eccezione per i gestori di rifugi, personale di Soccorso, di Polizia e Protezione Civile;
– Viene vietata l’arrampicata sportiva sulle Falesie.

GIOCHI SONORI PARCO GRIGNETTAD) La riapertura del Parco “Grignetta”.
Nello specifico, la riapertura avverrà a far data dal giorno 5 maggio 2020 per consentire agli operatori comunali di eseguire e ultimare necessarie modifiche logistiche. Si rammenta la proibizione dell’accesso alle aree attrezzate per il gioco di bambini e ragazzi come disposto dal Dpcm 26 aprile 2020. Si proibisce altresì l’accesso al palco ivi presente in quanto suscettibile di dar luogo ad assembramenti.

Il Parco “Grignetta” sarà aperto con i seguenti orari: dalle ore 8,30 alle ore 19.
Anche nel parco i cittadini devono rispettare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti nel rispetto delle misure definite dal Dpcm. Permane la chiusura e il divieto di accesso al Parco della Villa Municipale e al Parco “Due Mani”.

BALLABIO PANORAMA TRA I RAMI - CopiaE) Il divieto ai non residenti di raggiungere il territorio del Comune di Ballabio, senza motivazione di necessità.
Nello specifico, viene fatta eccezione per le motivazioni di necessità contemplate dal Dpcm in vigore dal 4 maggio 2020 (art. 1 lettera a) che consentono “solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti”.

Il Comune di Ballabio “si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garantire la tutela della salute e delle disposizioni ministeriali e regionali anche in termine di proroga delle misure”.

Il provvedimento contiene misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 ed è:
a) immediatamente esecutivo;
b) fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo rispettare con l’avvertenza che ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Il mancato rispetto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale integrabile con la fattispecie di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale;